La D&P Engineering srl è all'avanguardia in tutte le tecnologie digitali legate al mondo dell'Industria 4.0 quali:
- Sviluppo di sistemi di telecontrollo;
- Sistemi per integrazione con il sistema gestionale di Fabbrica;
- Certificazione Industria 4.0 ready per costruttori di macchine in collaborazione con Bureau Veritas;
- Attestazione e relazione di rispondenza ai fini dell'iper ammortamento in collaborazione con Bureau Veritas;
- Sistemi di controllo delle macchine:
- Sistemi di controllo per impianti completi;
- Integrazione custom in ottica IoT;
- Analisi dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dal Decreto.
Normativa
L’iper ammortamento al 250% è una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali o impianti nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 o soggetti a revamping (beni indicati nell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017).
Le imprese possono usufruire dell'iper ammortamento al 250% anche per l'acquisizione di Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali etc..).
Sono ammessi all'agevolazione del 250% anche investimenti atti all'acquisizione di Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
Le imprese che accedono all’iperammortamento possono anche usufruire del super ammortamento con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 collegati ai beni dell'Allegato A (beni indicati nell’Allegato B alla legge di Bilancio 2017).
Godere dei vantaggi fiscali previsti dal piano nazionale Industria 4.0 è utile sia per chi acquista macchinari da inserire all'interno della sua azienda quindi come Utilizzatore, sia per il Costruttore di macchinari dando maggiori garanzie ai propri clienti che vogliono usufruire di queste agevolazioni, certificando Industria 4.0 Ready le sue macchine, ovvero predisposte e rispondendi ai requisiti previsti dall'Allegato A.
Definizione di Industria 4.0
Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che integra nuove tecnologie produttive al fine di migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti, tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori posti in punti chiave dell'impianto e delle macchine, tutto comunemente chiamato IoT ovvero Internet of Things.
L’Italia ha sviluppato un “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:
- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti
Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci in modo da rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.
Per incentivare gli investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2017 ha definito un IPERAMMORTAMENTO del 250% per gli investimenti identificabili come industria 4.0 che seguono delle specifiche e ben delineate regole, chiarite in corso d'opera da Circolari e Faq del Ministero (inseriremo link nell'articolo).
Chi può usufruire dell'iperammortamento al 250% ?
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Come si accede all'agevolazione del 250% ?
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio e tramite autocertificazione per beni di valori inferiore ai 500.000 per ciascun bene , anche se nella circolare Circolare 15 dicembre 2017, n.547750 , si sottolinea :
"Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa"
Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali o ENTE ACCREDITATO attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.
La D&P Engineering srl in collaborazione con il Bureau Veritas Italia attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla Legge di Bilancio.
Ad esempio: una macchina industriale o un impianto nuovi del costo di 800.000 di euro che abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge di bilancio 2017, possono essere imputati come costo dell’impresa per 2.000.000 euro invece che 800.000 di euro, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.
Revamping e Iperammortamento
L'obiettivo dell’iperammortamento è favorire il passaggio al modello “Industria 4.0” attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti in azienda.
Come chiarito nella Circolare 4/E del 30/03/2017, si sottolinea che gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento, non sono limitati alle sole macchine nuove, ma possono essere utilizzati anche per migliorare quelle esistenti.
"L’allegato A alla legge di bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.
Quali beni possono usufruire dell’iperammortamento del 250% ?
Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge di Bilancio 2017;
beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge di Bilancio 2017, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A condizione indispensabile.
I beni immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A, possono godere di un Super ammortamento nell'ordine del 140% e non del 250%.
All’allegato B, la Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione;
- software applicazioni per Industrial Analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita’ di servizio.
Caratteristiche obbligatorie dei Beni in iperammortamento al 250%
Le Macchine/Impianti presenti in allegato A devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC in generale logiche programmabili;
Sono tutti quei “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti", anche se è controllata da un PC, microprocessore o un sistema elettronico programmabile equivalente l'importante che le funzionalità richieste siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzante. - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/opart program;
Un bene per essere definito interconnesso deve obbligatoriamente:
• scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
• sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). - integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
• L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID);
• Due maccnhine sono connesse tra loro se la comunicazione avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione ad esempio un sinottico che controlli la linea di processo, allora le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M (Machine to Machine), questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all’esterno del contesto industriale in cui si trova. - interfaccia uomo macchina HMI semplice ed intuitiva tale da non essere mal interpretata dagli operatori;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
• Sia conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/08;
• La macchina o l'impianto nel suo complesso sia conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e annesse direttive comunitarie, con annessa Dichiarazione di Conformità alla stessa;
• La macchina o impianto abbia un manuale d'uso e manutenzione come previsto dalla direttiva scritto in Italiano.
Il ministero ha inoltre emesso delle Faq per chiarire eventuali dubbim applicativi ed evitare errori.
Le caratteristiche aggiuntive delle macchine per godere dell’iperammortamento al 250%?
La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3:
1) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2) monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo (come da circolare del ministero l'importante che permetta almeno lo stop in sicurezza della macchina, non è fondamentale che porti la macchina alle condizioni di lavoro nominali dopo un errore);
3) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) , spesso non realizzabile o difficilmente realizzabile.
Come l’impresa può beneficiare dell’iperammortamento al 250%?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2018 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2019.
L’impresa deve poi preparare un’attestazione che dimostri che il bene:
- possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge di Bilancio 2017le 5+2 caratteristiche su specificate;
- sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
I fondi non andranno richiesti a nessun ente o a sportello al beneficio si accede in automatico in fase di redazione di bilancio e tramite relazione sostitutiva del legale rappresentante.
Da chi e quando deve essere fatta l’attestazione per l’iperammortameno del 250%?
Per acquisti inferiori a 500.000 euro basta una dichiarazione di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa, sempre sconsigliabile viste le competenze tecniche dello stesso nella valutazione dei requisiti necessari per accedere al Beneficio.
Per acquisti di macchinari o impianti etc.. superiori a 500.000 euro, serve una perizia giurata o un'attestazione da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato come BUREAU VERITAS (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato o solamente Accreditato) accreditato Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17065 relativamente all'industria 4.0 con cui la D&P Engineering srl collabora, e che garantisce con la sua storia e struttura nel mondo fatta da centinaia di sedi , 4 Miliardi di euro di fatturato e 70.000 dipendendi diretti e altrettanti come esperti esterni , non solo una riduzione dell'errore di valutazione ma nel caso di errore una società che ne risponda.
L’attestazione deve essere fatta per il singolo bene/impianto, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati durante l'anno fiscale.
L’attestazione deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e soprattutto interconnesso con la fabbrica , solo dal momento dell’interconnessione vale l’iperammortamento del 250%; prima , con la macchina installata, funzionante ed operativa che rispetti tutti i requisiti tecnici, ma non interconnessa si applica il solo superammortamento.
Perchè è importante l'attestazione da parte di un organismo accreditato che con le sue figure competenti certifichi fuori ogni qualsiasi dubbio l'interconnessione del macchinario, affidarsi ad un tecnico o società SRL per quanto esperta sia , non garantisce la responsabilità e la copertura del danno in caso di sanzioni amministrative.
L’iperammortamento del 250% è cumulabile con altri benefici?
L'iperammortamento è cumulabile con i seguenti benefici :
- Nuova Sabatini;
- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
- Patent box;
- ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);
- Incentivi per start up e PMI innovative;
- Fondo centrale di garanzia per PMI.
Per le macchine acquistate in leasing, come funziona l'iperammortamento?
Così come ampiamente espresso nella Circolare emessa dal MISE e AdE il 30 marzo 2017 che l’iperammortamento del 250% sia applicabile anche ai beni acquistati in leasing.
La data da utilizzare per calcolare l’ammortamento è in questo caso la data della consegna oppure la data del collaudo se è prevista una clausola di prova del bene.
È quindi necessario che il bene sia installato, integrato al sistema di fabbrica ed interconnesso al sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e soprattutto interconnesso con la fabbrica in senso lato.
Fatte queste tre cose l’impresa può applicare sui canoni di leasing l’iperammortamento del 250 %, ma solo limitatamente alla quota capitale e non alla quota interessi prevista dal Leasing.
Beni noleggiati a chi spetta l'iperammortamento al 250%?
Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”
SANZIONI PER FALSE ATTESTAZIONI
In caso di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate che accerti che il suo investimento non aveva in realtà le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, ci sono sanzioni anche gravi per l’imprenditore!!! Si incorre anche in un reato penale!!!
In primis si accerterà una ‘indebita deduzione dall’imponibile’ rispetto a quanto effettivamente deducibile.
Si applicherà di conseguenza la sanzione amministrativa dal 90% al 180% per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato !!!
Inoltre la sanzione verrà aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, e questo presuppone le basi anche per un Reato Penale.
In presenza di una perizia, ma ancora meglio di un attestazione da parte di un ente accreditato, sarà molto difficile incorrere in sanzioni.
Iperammortamento, attenti ai prodotti “Industry 4.0 ready”
La legge di bilancio 2017 e dalle sue successive modifiche e integrazioni parla chiaro: perché un prodotto possa fruire dell’iperammortamento è sempre necessario produrre un documento che può avere tre diverse forme.
Nel caso degli investimenti fino a 500 mila euro serve una dichiarazione/relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda utilizzatrice, mentre per gli investimenti di valore superiore è necessaria una perizia giurata o, in alternativa, un’attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato.
Questa documentazione deve attestare che il bene abbia i requisiti merceologici, che rientri in una delle voci dell'Allegato A, rispetti tutti requisiti previsiti,e soprattutto che avvenga effettivamente l’interconnessione ai sistemi di fabbrica.
Le attestazioni “Industry 4.0 Ready” che accompagnano la macchina, sono documenti facoltativi che i produttori offrono per attestare che la macchina risponde ai requisiti previsti dalla legge di bilancio.
I fornitori di macchinari hanno però pensato di far “certificare” i propri prodotti a società di consulenza o enti di certificazione, andando ad attestare la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti.
E' ovvio che in nessun caso può essere certificata preventivamente l’interconnessione, essa deve essere verificata sul campo e documentata a carico del cliente finale della macchina.
Quindi attenzione, l'attestazione Industria 4.0 ready è uno strumento utile fornito dal costruttore della macchina ma da solo non ha nessuna valenza, serve solo ad attestare la predisposizione all'interconnessione, e soprattutto assume valore se emessa da un organismo accreditato.
Resta sempre e comunque l'onere all'utilizzatore di attestare successivamente la rispondenza della macchina ai requisiti dell' Industria 4.0 una volta installata e interconnessa ai sistemi gestionali di fabbrica.